Franchising e disclosure precontrattuale

I chiarimenti della sentenza n. 291-2018 del Tribunale di Trani del Tribunale di Trani

Un franchisor chiamava in giudizio il proprio franchisee davanti al Tribunale di Trani esponendo che le parti avevano sottoscritto un contratto di franchising in base al quale quest’ultimo si obbligava ad acquistare dal franchisor tutti i prodotti e le merci dell’assortimento dello stesso oltre che a promuovere e incrementare, nel mercato e presso i consumatori, l’immagine della rete di franchising mediante l’adesione alle campagne promozionali proposte dal franchisor.

Il franchisee, per l’esercizio dell’attività oggetto del contratto, riceveva in comodato d’uso dal franchisor. proprio in qualità di affiliata, un esercizio commerciale sotto l’insegna di titolarità del franchisor stesso. 

Clausola di rinnovo tacito salvo disdetta

Il contratto prevedeva una clausola di rinnovo tacito e automatico per una pari durata alla sua scadenza salvo fosse data disdetta, da parte di uno dei contraenti, da comunicarsi sei mesi prima del termine previsto a mezzo lettera raccomandata.

Il franchisee, dopo un primo rinnovo automatico alla prima scadenza del termine per difetto di disdetta, decideva di recedere dal contratto di franchising senza tuttavia rispettare il termine dei sei mesi antecedenti il nuovo termine rinnovato automaticamente: conseguentemente cessava di acquistare i prodotti del franchisor, rimuoveva l’insegna dal punto vendita si rifiutava di ricevere i volantini promozionali e pubblicitari da esporre nel punto vendita.

Tardività della disdetta e rinnovo automatico del contratto di franchising

Il franchisor contestava la tardività della disdetta del franchisee e chiedeva al Tribunale di accertare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da quest’ultimo e di conseguenze di condannarlo al risarcimento danni per mancato guadagno e per la lesione della immagine commerciale dell’insegna.

Il franchisee, nel difendersi in giudizio, chiedeva che il Tribunale di Trani dichiarasse la nullità del contratto di affiliazione sottoscritto in quanto il contratto non conteneva le informazioni che la Legge 129/2004 prevede debbano essere espressamente contenute in esso e conseguentemente rigettasse le domande del franchisor.

RICOGNIZIONE DELLA LEGGE N. 129/2004 SUL FRANCHISING

Il Tribunale di Trani, chiamato a pronunciarsi, ha rammentato in primo luogo che solo con la Legge 129/2004 il legislatore italiano ha introdotto una disciplina specifica del contratto di franchising.

Le diverse tipologie di franchising: di prodotto, di distribuzione e di servizi

La normativa, ha puntualizzato il giudice, ha distinto tre tipologie di franchising: il franchising del produttore – nel quale il franchisor produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati (specie nel settore abbigliamento e moda) – il franchising di distribuzione – dove il franchisor funge da centrale di acquisti e acquista grandi stock di prodotto, con un forte margine di sconto, da diversi produttori e li ridistribuisce attraverso i suoi franchisee (es. supermercati) – il franchising di servizi – nel quale i franchisee offrono servizi il cui modello peculiare è stato elaborato e standardizzato dal franchisor (ad esempio nelle scuole di lingua o servizi di assistenza alla persona).

Obblighi di informativa precontrattuale del franchisor

Il Tribunale ha inoltre osservato che l’art. 4 Legge 129/2004 ha specificato gli obblighi che il franchisor ha nei confronti del franchisee e che sono rivolti, principalmente, a garantire al quest’ultimo – considerato come il contraente debole – una sufficiente e adeguata conoscenza del contratto oltre che della formula commerciale oggetto del franchising, della solidità economica e finanziaria del franchisor e della reale consistenza della sua rete di franchising.

Gli allegati da fornire al franchisee con la copia del contratto

In particolare il franchisor è tenuto a consegnare all’aspirante franchisee, trenta giorni prima dell’eventuale sottoscrizione del contratto, una copia completa dello stesso corredato da alcuni allegati – da richiamare nel contratto – che rendano noti  i principali dati relativi al franchisor – ragione e capitale sociale e, se richiesti dal franchisee, i bilanci degli ultimi tre anni – i marchi utilizzati nel franchising – con estremi della registrazione o del deposito o della licenza rilasciata dal titolare – la sintetica descrizione della formula commerciale e la lista e ubicazione dei punti vendita – sia diretti sia dei franchisee e la loro variazione anno per anno – e, infine, la descrizione sintetica degli cause promosse contro il franchisor sia da altri franchisee che da terzi privati e concluse negli ultimi tre anni.

Scopo e funzione della informativa precontrattuale al franchisee

Ha sottolineato correttamente il Tribunale come tutta questa “attività informativa precontrattuale” – che il franchisor deve effettuare in favore del potenziale franchisee – ha lo scopo di consentire al quest’ultimo di acquisire una visione veritiera della realtà del franchising, in particolare dell’insegna alla quale intende affiliarsi, dell’attività commerciale che andrà a svolgere, della consistenza della rete e dell’esperienza e della soddisfazione degli altri affiliati.

LA TUTELA DEL CD. IMPRENDITORE “DEBOLE” (NEL CASO DI SPECIE IL FRANCHISEE)

Il Tribunale di Trani ha quindi richiamato la normativa sulla tutela dell’imprenditore debole che è stata introdotta, nell’ordinamento italiano, accanto alla disciplina a protezione del consumatore: tale disciplina origina dalla necessità di proteggere anche il soggetto imprenditore o professionista contro eventuali abusi che un contraente più forte, per il fatto di avere maggiore potere negoziale, potrebbe attuare con uno strumento contrattuale.

Cause dello squilibrio di potere contrattuale tra franchisor e franchisee

Nel caso del franchising, il Tribunale di Trani ha ribadito che lo squilibrio di potere contrattuale tra franchisor “forte” e potenziale franchisee “debole” dipende normalmente dall’assenza, in capo a quest’ultimo, di una propria idea imprenditoriale e di un patrimonio di asset immateriali – quali un marchio, un brevetto o un particolare know-how – che gli consentano di avere un vantaggio competitivo sulla concorrenza e dalla conseguente “necessità” di ovviare a queste mancanze facendosi licenziare dal franchisor – sia pure temporaneamente lo sfruttamento dell’idea imprenditoriale da questi elaborata e dei suoi diritti di proprietà industriale.

PROVA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DA PARTE DEL FRANCHISOR

Il Tribunale di Trani, prima di esaminare i fatti emersi durante l’istruttoria della causa, ha ricordato come la prova dell’effettivo adempimento di questo onere informativo – che deve sempre precedere la sottoscrizione del contratto – deve essere particolarmente rigorosa, considerata la sua indispensabilità.

Sottoscrizione di clausole di stile prestampate nel contratto: quale efficacia ?

La mera sottoscrizione di una clausola contrattuale precostituita e prestampata contenuta nel contratto di franchising, con la quale il franchisee genericamente dichiari l’avvenuta ricezione della documentazione prevista dall’art. 4 della L. 129/2004, non è ritenuta prova idonea a dimostrare tale circostanza, essendo necessario provare – come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Trento del 30 maggio 2014 – sia il contenuto dei documenti consegnati che gli strumenti di trasmissione degli stessi. 

Dall’esame dei documenti e delle dichiarazioni dei testimoni non era stata raggiunta la prova che il franchisee avesse ricevuto copia del contratto e degli allegati nei tempi e nei modi previsti dalla legge; oltre a ciò, le copie depositate in atti risultavano, quanto a contenuto, assolutamente incompleti quanto a informazioni prescritte dall’art. 4 della L. 129/2004.

In particolare erano incomplete le informazioni sul marchio e del tutto assenti quelle riguardanti la composizione delle rete e i precedenti giudiziari.

CONSEGUENZE DELLA INCOMPLETEZZA DEL CONTRATTO O DEGLI ALLEGATI 

La Legge 129/2004, ha sottolineato il Tribunale di Trani, non ha previsto alcuna sanzione per la mancanza nel contratto di contenuti previsti; dall’applicazione degli articoli 1418 e 1325 del Codice civile, il contratto potrebbe ritenersi nullo in quanto privo del requisito essenziale dell’oggetto.

Il Tribunale di Trani, tuttavia, ha obiettato che la nullità del contratto, se pure coerente con la disciplina del Codice civile, trova un ostacolo insormontabile alla luce di una elementare analisi economica del diritto: la nullità – che travolge completamente il contratto – ha quale conseguenza la restituzione reciproca di tutte le prestazioni fornite dalle parti.

Effetti della dichiarazione di nullità: tutelano il contraente debole ?

Una soluzione tanto radicale, se applicata ai contratti di lunga durata – quali sono i contratti di distribuzione, compreso il franchising – può rilevarsi non essere la più efficace posto che le conseguenze punitive per il contraente inadempiente non sono necessariamente anche le più vantaggiose, in termini economici, per la parte innocente.

Il Tribunale di Trani ha dunque deciso che la mancata comunicazione, da parte del franchisor al franchisee delle informazioni prescritte dalla L. 129/2004, integri una ipotesi di inadempimento contrattuale da parte del primo.

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