E-commerce e franchising

Come si concilia l'”universalità” del commercio on-line con le esclusive territoriali dei franchisee ?

Il settore del franchising, così come ogni altro settore del commercio, ha sviluppato e sfruttato da tempo le potenzialità dell’e-commerce che, in misura sempre crescente, si è aggiunto come nuovo canale di vendita, ai canali storici della distribuzione rappresentati dalla rete dei punti vendita fisici presenti sul territorio, sia quelli diretti del franchisor che quelli dei franchisee affiliati.

Le evidenti peculiarità che regolano questo strumento, e in particolare la caratteristica di essere raggiungibile dai potenziali clienti da qualsiasi luogo geografico nel quale possano disporre di una connessione internet, hanno comportato la necessità di ripensare, adattandoli alla novità tecnologica, l’interpretazione e applicazione di norme e principi che regolano questo particolare modello di distribuzione commerciale e, specificatamente, i rapporti tra franchisor e franchisee, e tra i diversi franchisee tra di loro. Continua a leggere

Come i conduttori e i locatori danneggiati dal lockdown possono tutelarsi

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato, almeno in parte, l’incapacità dei tradizionali strumenti offerti dal diritto italiano di risolvere questioni cruciali sorte tra le parti di contratti di locazione commerciale o gli affitti d’azienda – che rientrano nella categoria dei contratti di durata a titolo oneroso – al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili quali i fermi dell’attività – i cosiddetti cd. lockdown – imposti dalle autorità per ragioni di sanità e sicurezza pubbliche.

Negozi chiusi, fatturati crollati e nuovi costi per le riaperture in sicurezza; e i canoni di locazione ? Continua a leggere

Franchising e disclosure precontrattuale

I chiarimenti della sentenza n. 291-2018 del Tribunale di Trani del Tribunale di Trani

Un franchisor chiamava in giudizio il proprio franchisee davanti al Tribunale di Trani esponendo che le parti avevano sottoscritto un contratto di franchising in base al quale quest’ultimo si obbligava ad acquistare dal franchisor tutti i prodotti e le merci dell’assortimento dello stesso oltre che a promuovere e incrementare, nel mercato e presso i consumatori, l’immagine della rete di franchising mediante l’adesione alle campagne promozionali proposte dal franchisor.

Il franchisee, per l’esercizio dell’attività oggetto del contratto, riceveva in comodato d’uso dal franchisor. proprio in qualità di affiliata, un esercizio commerciale sotto l’insegna di titolarità del franchisor stesso. 

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Il silenzio può avere valore giuridico di consenso nell’ordinamento italiano ?

Il silenzio, in linea generale, non ha nell’ordinamento italiano il valore giuridico di consenso, sia pure tacito, per la conclusione o la modifica di un contratto sottoscritto dalle parti. Vi sono tuttavia circostanze ricorrendo le quali anche il silenzio assume un preciso significato ed effetto giuridici.

IL SILENZIO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: CENNI GENERALI

L’art. 1326 del Codice civile prevede infatti che un contratto si concluda quando alla proposta di una parte faccia seguito – senza che siano apportate modifiche al contenuto – l’accettazione dell’altra: la necessità di una proposta e di una accettazione “convergenti” su un medesimo contenuto presuppone quindi che debba esserci l’espressione di un consenso da parte di entrambi i contraenti.

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